Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «b-bis) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

      2. Ai fini di cui alla lettera b-bis del primo comma dell'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121, introdotta dal comma 1 del presente articolo, a decorrere dal 1o gennaio 2007, sono estesi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco il trattamento economico ordinario e quello accessorio previsti per le forze di polizia dalla legislazione vigente in materia.